compilazione assistita del documento di valutazione dei rischi


TrendCOM ha sviluppato il software Ottant1 Standard che, recependo le procedure standardizzate, consente di realizzare il documento di valutazione dei rischi per le aziende con meno di 10 dipendenti (e fino a 50), come richiesto dall' Art. 6 , comma 8, lettera f) e art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Ottant1 Standard è una soluzione SaaS (Software as a Service): è un’applicazione totalmente web sviluppata con tecnologia architettura client- server e un linguaggio php e ajax.
Non è richiesto pertanto nessun supporto cd o altro per l’installazione; ma semplicemente viene consentito l’accesso web, in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione.
Il software si basa su un’architettura WOA (Web Oriented Architecture).
Il suo motore GUI (Graphic User Interface) è sviluppato con architettura Ajax, che lo rende dinamico, veloce e soprattutto amichevole!


Il software è rivolto ad aziende e consulenti.
Sono infatti disponibili due versioni, a seconda che ci sia necessità di effettuare la valutazione dei rischi per la propria azienda o per più aziende.

  • Ottant1 standard (1 azienda gestibile) : € 150,00+ iva
  • Ottant1 standard Full (aziende illimitate) : € 290,00 + iva


*Costo aggiornamento e mantenimento annuale
Poiché è una soluzione sas è previsto un costo di mantenimento dei dati
Ottant1 Standard: € 60,00 + IVA
Ottant1 Standard Pro: € 110,00 + IVA


Prova GRATIS il nostro prodotto senza impegni



Durante il periodo di prova ti consigliamo di utilizzare i dati reali della tua azienda. Alla fine del periodo di prova potrai convertire la versione DEMO attivando la licenza definitiva e i dati inseriti non verranno persi.

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NORMATIVA


DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI:
Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f.
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
  • Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • Nelle centrali termoelettriche;
  • Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATORI:
Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f
Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

  • Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • Nelle centrali termoelettriche;
  • Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.